Premessa
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
A partire dal 1° gennaio 2008 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi ed è istituito l’ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il Consiglio nazionale si articolerà in Ordini territoriali, i cui rispettivi Consigli saranno tenutari dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, diviso in due sezioni: Sezione A – Commercialisti; Sezione B – Esperti contabili.
Fino al 31 dicembre 2007 resteranno attivi gli albi separati dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, e resterà in vigore la disciplina sull’accesso alle professioni attualmente in vigore.
Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo di esperto contabile spetta a chi abbia superato l’apposito esame di Stato per la sezione B – Esperti contabili dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Sono ammessi all’esame di Stato coloro che:
I) si trovino in possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea specialistica nella classe 64/S – scienza dell’economia;
- laurea specialistica nella classe 84/S – scienze economico-aziendali;
- laurea rilasciata da una facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente;
- laurea nella classe 17 – scienze dell’economia e della gestione aziendale;
- laurea nella classe 28 – scienze economiche;
II) abbiano completato un periodo di tirocinio pari a tre anni iscrivendosi al registro dei tirocinanti esperti contabili, istituito presso ciascun Ordine territoriale.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:
Ai fini dell’esercizio della professione è necessario che l’esperto contabile sia iscritto nella sezione B – Esperti contabili dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Attività professionale:
Agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa, e comunque nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche; le ispezioni e le revisioni amministrative;
c) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
d) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
e) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
Agli iscritti nella sezione B – Esperti contabili dell’albo è riconosciuta, dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, competenze tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisioine e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) funzione di revisore o di componente di asltri organi di controllo contabile, nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile;
e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
f) il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale, si sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidenmte della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni.
L’elencazione non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale degli esperti contabili ad essi attribuita dalla legge o da regolamenti.
Fonti:
d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (in G.U. 19 luglio 2005, n. 166 S.O.)
Sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: www.cndc.it