Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo professionale di perito agrario laureato spetta a chi abbia superato l’esame di Stato per la professione di perito agrario e sia in possesso di uno dei seguenti titoli:
I) lauree delle seguenti classi, comprensive di un tirocinio di sei mesi (ex DM 509/99):
- classe 1 – biotecnologie;
- classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- classe 8 – ingegneria civile e ambientale;
- classe 17 – scienze dell’economia e della gestione aziendale;
- classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- classe 27 – scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
- classe 40 – scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.
II) Diplomi universitari:
- Biotecnologie agro-industriali;
- Economia e amministrazione delle imprese agricole;
- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente;
- Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
- Produzioni animali;
- Produzioni vegetali;
- Tecniche forestali e tecnologie del legno;
- Viticoltura ed enologia.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale – Attività professionale:
Per esercitare l’attività professionale di perito agrario laureato è necessario essere iscritti all’albo professionale dei periti agrari. L’albo è peraltro unico per i periti agrari e i periti agrari laureati; né esiste differenza circa le attività professionali esercitabili dagli uni e dagli altri, che sono quelle che la legge riserva ai periti agrari.
Si possono iscrivere all’albo coloro che abbiano superato l’esame di Stato.
Fonti:
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)
Sito del Consiglio Nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati: www.peritiagrari.it