Perito agrario laureato

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di perito agrario laureato spetta a chi abbia superato l’esame di Stato per la professione di perito agrario e sia in possesso di uno dei seguenti titoli:

I)        lauree delle seguenti classi, comprensive di un tirocinio di sei mesi (ex DM 509/99):

-          classe 1 – biotecnologie;

-          classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

-          classe 8 – ingegneria civile e ambientale;

-          classe 17 – scienze dell’economia e della gestione aziendale;

-          classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

-          classe 27 – scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

-          classe 40 – scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.

II)     Diplomi universitari:

-          Biotecnologie agro-industriali;

-          Economia e amministrazione delle imprese agricole;

-          Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente;

-          Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

-          Produzioni animali;

-          Produzioni vegetali;

-          Tecniche forestali e tecnologie del legno;

-          Viticoltura ed enologia.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale – Attività professionale:

Per esercitare l’attività professionale di perito agrario laureato è necessario essere iscritti all’albo professionale dei periti agrari. L’albo è peraltro unico per i periti agrari e i periti agrari laureati; né esiste differenza circa le attività professionali esercitabili dagli uni e dagli altri, che sono quelle che la legge riserva ai periti agrari.

Si possono iscrivere all’albo coloro che abbiano superato l’esame di Stato.

 

Fonti:

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)

 

Sito del Consiglio Nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati: www.peritiagrari.it