Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo professionale di perito industriale laureato spetta a chi abbia superato l’esame di Stato per la professione di perito industriale e sia in possesso di uno dei seguenti titoli:
I) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, in una delle classi seguenti, relativamente all’accesso alle sezioni attualmente presenti nell’albo (ex DM 509/99):
- sezione edilizia:
- classe 4 – architettura ed ingegneria edile;
- classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- classe 8 – ingegneria civile e ambientale;
- sezione elettronica e telecomunicazioni:
- classe 9 – ingegneria dell’informazione;
- sezioni elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica:
- classe 10 – ingeneria industriale;
- sezione: industrie minerarie:
- classe 16 – scienze della Terra;
- sezione tecnologie alimentari:
- classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria:
- classe 21 – scienze e tecnologie chimiche;
- sezioni arti fotografiche; arti grafiche
- classe 23 – scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda;
- sezioni energia nucleare; fisica industriale:
- classe 25 – scienze e tercnologie fisiche;
- sezione informatica:
- classe 26 – scienze e tecnologie informatiche;
- sezione disegno di tessuti:
- classe 42 – disegno industriale.
II) Diplomi universitari:
- Edilizia;
- Ingegneria logistica e della produzione;
- Ingegneria meccanica;
- Ingegneria delle telecomunicazioni;
- Ingegneria energetica;
- Metodologie fisiche;
- Analisi chimico-biologiche;
- Chimica;
- Informatica;
- Ingegneria aerospaziale;
- Ingegneria chimica;
- Ingegneria dell'automazione;
- Ingegneria delle materie plastiche;
- Ingegneria elettrica;
- Ingegneria elettronica;
- Ingegneria informatica;
- Scienze e tecniche cartarie;
- Tecnologie alimentari.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale – Attività professionale:
Per esercitare l’attività professionale di perito industriale laureato è necessario essere iscritti all’albo professionale dei periti industriali. L’albo è peraltro unico per i periti industriali e i periti industriali laureati; né esiste differenza circa le attività professionali esercitabili dagli uni e dagli altri, che sono quelle che la legge riserva ai periti industriali. Si possono iscrivere all’albo coloro che abbiano superato l’esame di Stato.
Fonti:
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.).
Sito del Consiglio Nazionale dei Periti industriali: www.cnpi.it